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Art.1
Costituzione, denominazione e sede
1) E' costituita lAssociazione denominata
"CAMPER CLUB L AIRONE AZZURRO" con sede in
Mugnano di Napoli alla via Pietro Nenni n° 28 C.A.P. 80018.
2) LAssociazione non ha fini di lucro. Gli eventuali utili devono essere destinati
interamente alla realizzazione delle finalità di cui al
successivo Art. 2.
3) La durata dellAssociazione è illimitata.
Art. 2
Scopi e attività
1) LAssociazione si prefigge di promuovere la
partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale, per attuare, in
particolare, la conoscenza, la valorizzazione ed il rispetto del territorio, oltre la
tutela e lo sviluppo delle risorse naturali e territoriali. Per la realizzazione di
ciò lAssociazione si propone:
Ø
Di promuovere, nel contesto sopra citato, momenti di aggregazione come convegni, raduni e
tutte quelle iniziative volte alla tutela degli interessi degli associati;
Ø
Di collaborare con gli Enti Locali nella ricerca e nello sviluppo di spazi adeguati al
turismo sociale;
Ø
Di collaborare con attività di volontariato sociale.
2) Per lo svolgimento delle suddette attività, lAssociazione può avvalersi
sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.
Art. 3
Risorse economiche
1) LAssociazione trae le risorse
economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
Ø
Quota associativa;
Ø
Contributi volontari degli aderenti e di privati;
Ø
Contributi da Stato, Enti, Istituzioni Pubbliche o Organismi Internazionali;
Ø
Donazioni e lasciti testamentari;
Ø
Entrate patrimoniali;
Ø
Entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi
Ø
Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative
promozionali.
2) Non possono essere distribuiti fra i soci, neppure in
modo indiretto:
Ø
Utili o avanzi di gestione;
Ø
Il fondo comune;
Ø
Riserve e/o capitale;
durante la vita dellAssociazione o allatto del suo scioglimento, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3) L'esercizio finanziario dellAssociazione ha inizio il 1° Gennaio e termina
il 31 Dicembre di ogni anno.
4) Al termine di ogni esercizio, il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo
e lo sottopone allapprovazione dellAssemblea dei Soci entro il mese di Marzo.
Art. 4
Soci
1) Il numero degli aderenti è illimitato.
2) Sono membri dellAssociazione Soci Fondatori e tutti i soggetti, persone
fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione
degli scopi dellAssociazione e ad osservare il presente Statuto.
3) E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.
1) Lammissione a socio è subordinata alla
presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci
dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
3) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
4) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta
allAssociazione almeno tre mesi prima dello scadere dellanno in corso.
5) Lesclusione da socio è deliberata dallAssemblea su proposta
del Comitato Direttivo per:
Ø
Mancato versamento della quota associativa per due anni;
Ø
Comportamento contrastante con gli scopi dellAssociazione;
Ø
Persistenti violazioni degli obblighi statutari.
6) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati
per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà
di replica.
7) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote
associative versate.
Art. 6
Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
a)
ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi;
b)
a mantenere sempre un comportamento corretto verso lAssociazione;
c)
a versare la quota associativa di cui al precedente articolo. Tale quota è
intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione;
2) I soci hanno diritto:
a)
a partecipare a tutte le attività promosse dallAssociazione;
b)
a partecipare allAssemblea con il diritto di voto e, se di maggiore età, a
partecipare allAssemblea ed al voto per lapprovazione e le modifiche
dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organismi direttivi
dellAssociazione;
3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo
comune, né di altri cespiti di proprietà dellAssociazione.
Art. 7
Organi dellAssociazione
1) Sono organi dellAssociazione:
a)
l'Assemblea dei soci;
b)
il Comitato Direttivo;
c)
il presidente.
2) Lassociazione può dotarsi:
a)
del Collegio dei Revisori;
b)
del Collegio dei Probiviri.
3) Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai
titolari delle cariche spetta in ogni modo il rimborso delle spese sostenute.
Art. 8
LAssemblea
1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere
ordinaria o straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di
un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro
associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
2) LAssemblea ordinaria indirizza tutta lattività
dellAssociazione ed in particolare:
a)
Approva il bilancio consuntivo;.
b)
Nomina i componenti del Comitato Direttivo ed eventualmente del Collegio
dei Revisori dei Conti e dei Collegio dei Probiviri;
c)
Delibera leventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d)
Delibera in merito ai ricorsi avversi l'esclusione da socio;
e)
Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame del Comitato Direttivo.
3) LAssemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Comitato
Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni
qualvolta lo stesso Presidente, il Comitato Direttivo o un decimo dei soci, ne
ravvisano lopportunità.
4) L'Assemblea straordinaria delibera, a maggioranza assoluta dei soci, sulle
modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e, con il voto dei tre quarti degli
associati, sullo scioglimento dell'Associazione.
5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente
del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal VicePresidente. In assenza di entrambi, da
altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.
6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da
recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del
giorno, luogo data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In
difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termine di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o, per delega, tutti i soci.
7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in
prima convocazione, quando sia presente o rappresenta almeno la metà più uno dei soci,
in seconda convocazione, quando è costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti
o rappresentati.
8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla
maggioranza dei presenti.
ART. 9
Il Comitato Direttivo
1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di
membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici), nominati dall'Assemblea
dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni
e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli
associati maggiorenni.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei
componenti il Comitato decadono dall' incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla
loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo
scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato
può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che
delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato,
l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il comitato nomina al suo interno un Presidente, un VicePresidente ed un
Segretario.
4) Al Comitato Direttivo spetta:
Ø
Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
Ø
Predisporre il Bilancio consuntivo;
Ø
Nominare il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario;
Ø
Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
Ø
Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano
aspettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa
annuale.
5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal
VicePresidente; in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni due mesi o ogni qualvolta
il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia
richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi
membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da
recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione , contenente ordine del
giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di
mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui
partecipano tutti i membri del Comitato.
8) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del
Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati
agli atti.
9) Il Comitato Direttivo delibera l'esclusione dei soci. Gli interessati hanno
la possibilità di portare in assemblea le proprie ragioni.
ART. 10
Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha
il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a
terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al
VicePresidente o, in assenza, al membro più anziano.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo
e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti
adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.
ART. 11
Collegio dei Probiviri
1) Qualora l'Assemblea ne decida l'istituzione, il
Collegio dei Probiviri sarà composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci, fra
i soci stessi.
2) Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o per richiesta scritta di
un organo della Associazione o dei singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie
compiute da singoli soci o dagli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del
caso al Comitato Direttivo o all'Assemblea.
3) Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di
eventuali controversie fra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle
parti.
ART. 12
Collegio dei Revisori dei Conti
1) Qualora l'Assemblea ne decida
l'istituzione, il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da tre membri nominati
dall'Assemblea, anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
2) Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la
corrispondenza del Bilancio delle scritture contabili. Partecipa senza diritto di
voto alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la
relazione annuale sul Bilancio consuntivo.
ART. 13
Norma finale
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà
devoluto ad Associazioni locali di volontariato sociale, salvo diverse disposizioni
imposte dalla legge.
ART. 14
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa
riferimento al Codice Civile e ad altre norme vigenti in materia d'Associazionismo.
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