Reca la data del 15 gennaio la circolare numero 277 diramata dalla Direzione Generale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo con la quale si ribadiscono le linee guida in materia di sosta e circolazione delle autocaravan già espresse dal Ministero dei Trasporti il 2 aprile 2007.

Un documento importante che risponde ai reiterati appelli dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e di alcuni parlamentari (Sen. Giovanni Bellini, dell’On. Donatella Poretti, dell’On. Giovanni Crema, dell’On. Marco Beltrandi, dell’On. Sergio D’Elia, dell’On. Bruno Mellano, dell’On. Maurizio Turco) che hanno presentato interrogazioni e istanze ai Ministeri interessati. Il lungo documento presenta nelle premesse la definizione di autocaravan e ribadisce i fondamenti dell’art. 185 del Codice della Strada. Poi riepiloga punto per punto gli articoli del regolamento che consentono agli enti proprietari della strada di porre dei divieti specifici e ai comuni di adottare provvedimenti restrittivi della sosta.

“Tuttavia – sottolinea la circolare - la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarli”.

Più sotto si legge: “talvolta le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui all’art. 7” “il Ministero dei Trasporti ha avuto modo di accertare la permanenza di forme di regolamentazione opinabili in quanto discriminanti nei confronti degli autoveicoli in argomento”.

Per quanto riguarda il divieto di circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il Ministero dei Trasporti fa rilevare che il concetto di sicurezza pubblica è più ristretto riferendosi alla salvaguardia della incolumità e integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini. Si legge nel documento: ”Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei provvedimenti che richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato dei fatti o comunque in modo generico esigenze di “tutela dell’ordine, della sicurezza e dalla quiete pubblica”. In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica….(omissis)… le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica…(omissis)…tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto”.

La circolare prosegue poi analizzando la differenza tra la sosta e il campeggio. In particolare sottolinea che “si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata. L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada (Arresto, fermata e sosta dei veicoli)”.

Prosegue poi, ribadendo che ogni azione sanzionatoria messa in atto nei confronti di chi rispetta il primo comma dell’articolo 185 del Codice della Strada appare illegittima. Eppoi prosegue dichiarando che “ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli… (omissis)… pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la circolazione o l’accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro. Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo.

Al riguardo viene osservato che l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile….(omissis)… In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato a realizzare le finalità per cui viene emanato. Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12”.
 

Il testo integrale sul sito dell'ANCC 

05/02/2008